La nuova aggravante contro truffe online e phishing: inasprimento reale o apparente?
24 Luglio 2025Il regolamento EPPO non viola il diritto dell’Unione Europea:
la Cassazione dice no al rinvio pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia UE
Avv. Carola Balzarini
La sede giudiziaria di Verona è stata in tempi recenti il teatro di un procedimento penale promosso dalla Procura Europea (la c.d. EPPO - European Public Prosecutor’s Office), che ha visto coinvolte importanti realtà territoriali, accusate di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ai danni della Commissione Europea.
La vicenda ha inizialmente avuto notevole risonanza sulla cronaca locale ma l’attenzione mediatica è andata progressivamente scemando una volta che sostanzialmente tutti gli imputati, sia persone fisiche sia persone giuridiche, hanno patteggiato la pena davanti al Giudice per l’Udienza Preliminare.
In realtà, è proprio a questo punto che si è inscenato il passaggio giuridicamente più interessante: uno degli enti patteggianti, infatti, ha cercato di far saltare il banco, tacciando di illegittimità l’architettura stessa del c.d. Regolamento EPPO.
I difensori hanno infatti proposto ricorso per cassazione, lamentando che – sulla base dell’attuale procedura prevista dal Regolamento – la decisione di chiedere il rinvio a giudizio da parte della Procura Europea sarebbe presa in assenza di contraddittorio tra le parti, con conseguente violazione degli artt. 6 CEDU e 41 e 47 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Uomo, che garantiscono il diritto di difesa e di essere ascoltato a ciascun individuo, prima che venga adottato un provvedimento individuale (qualificato come “decisione”) che rechi pregiudizio nei suoi confronti.
Della questione peraltro (sempre secondo i difensori) non sarebbe stata competente a decidere neppure la Suprema Corte che, in quanto giudice di ultima istanza, avrebbe avuto l’obbligo di adire la Corte di Giustizia Europea per una corretta interpretazione.
La problematica, di per sé rilevante, assumeva interesse anche perché – in caso di accoglimento – avrebbe rischiato di produrre un effetto boomerang su tutti i processi promossi dall’EPPO.
Con la sentenza n. 14835/2025, la Corte di Cassazione ha però dichiarato manifestamente infondata la questione pregiudiziale e ha rigettato il ricorso dell’Ente.
Innanzitutto, la Corte di legittimità ha ritenuto che le norme del Regolamento EPPO fossero sufficientemente chiare ed univoche, tali da non richiedere un’interpretazione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Ciò, in perfetta adesione al principio comunitario della cd. teoria dell’atto chiaro, che opera laddove «la corretta applicazione del diritto comunitario possa imporsi con tale evidenza da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione sollevata» (CGUE, Causa Cilfit 283/81, sent. 6.10.1982).
Inoltre, il Regolamento EPPO non contrasterebbe con i diritti fondamentali garantiti dal Diritto dell’Unione Europea: il termine decisione è impiegato in senso atecnico, come semplice sintagma per definire un mero passaggio interno all’organizzazione amministrativa della Procura Europea. La decisione della Camera Permanente EPPO non inciderebbe quindi in alcun modo sul diritto di difesa e di essere ascoltato dell’imputato. Tale diritto rimarrebbe, infatti, garantito dall’emissione dell’Avviso di conclusione delle indagini preliminari, che precede temporalmente la decisione della Camera Permanente.
La Suprema Corte ha così sugellato la piena compatibilità del Regolamento EPPO con i fondamentali principi del Diritto dell’Unione Europea.